Statuto della Federazione ASITA
Indice
I – COSTITUZIONE, SCOPO
II – SOCI
III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
IV – FUNZIONI E CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO
VI – DISPOSIZIONI FINALI
I – COSTITUZIONE, SCOPO
ART. 1 – Costituzione e scopo ASITA
Le Associazioni:
AIC (Associazione Italiana di Cartografia)
AIT (Associazione Italiana di Telerilevamento)
AM/FM/GIS (Automated Mapping/Facilities Management/Geographic Information System)
SIFET (Società Italiana di Topografia e Fotogrammetria)
Costituiscono la Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali (denominata ASITA), La sede legale è presso la FAST, Piazzale Morandi 2 – 20121 Milano.
La Federazione non ha finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche o di lucro.
Pur garantendo l’assoluta autonomia delle singole Associazioni, la Federazione intende:
- svolgere un ruolo di connessione tra le associazioni e le istituzioni elaborando e proponendo soluzioni ai problemi di interesse generale, enfatizzando le specifiche competenze delle associazioni federate e promuovendo iniziative comuni;
- favorire gli incontri per scambi culturali tra i soci delle diverse associazioni, organizzando la Conferenza nazionale annuale tra le suddette associazioni e/o manifestazioni con il concorso di due o più sodalizi;
- diffondere tutte le discipline relative al rilevamento, alla rappresentazione, all’analisi e alla gestione delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali, attraverso corsi, seminari, giornate di lavoro, pubblicando materiale informativo, divulgativo, didattico e scientifico;
- incentivare la ricerca scientifica nelle discipline di competenza, costituendo specifici gruppi di lavoro.
II – SOCI
ART. 2 – Composizione
Sono soci della Federazione le Associazioni di cui all’ Art. 1. Essi assumono la qualifica di Soci Fondatori.
Potranno chiedere di aderire alla Federazione, successivamente alla sua costituzione, altre Associazioni e/o Federazioni scientifiche, dotate di statuti analoghi allo Statuto ASITA per scopi e caratteristiche dei Soci. La loro ammissione deve essere approvata dal CD che, valutate le caratteristiche del richiedente, assegna la qualifica di socio auditore per il tempo intercorrente tra la delibera e il termine del mandato del CD stesso; il socio auditore partecipa alle riunioni del cd senza diritto di voto. Al termine del periodo previsto, il CD delibera, con la maggioranza prevista per le modifiche di statuto, il passaggio del socio auditore alla qualifica di socio ordinario.
ART. 3 – Diritti e obblighi di Soci
I Soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- al pagamento della quota sociale.
La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per decadenza.
- Il recesso sarà operante dopo la presa d’atto da parte del CD, e non esonera dal pagamento della quota associativa per l’anno corrente.
- L’esclusione è deliberata dal CD per infrazioni a disposizioni statutarie, nonché per morosità per più di un anno.
- La decadenza, dichiarata dal CD d’ufficio, fa perdere la qualità di Socio alle Associazioni per le quali siano state avviate procedure di scioglimento o liquidazione o che modifichino i propri scopi sociali in termini incompatibili con l’Art. 1 del presente statuto.
III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART.4 – Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:
- Il Consiglio Direttivo (CD);
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico (CS);
- Il Collegio dei revisori dei conti (CRC)
ART. 5 – Cariche
Tutte le cariche della Federazione sono gratuite e di durata triennale.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ai componenti degli organismi di cui all’art. 4.
A seguito dell’ammissione di un nuovo Socio, di cui all’art. 2, questi indicherà i suoi delegati nel CD (art. 6) e nel CS (art. 9), che entreranno subito a far parte dei rispettivi organismi, con i diritti previsti per ciascuna categoria. Le altre cariche sociali verranno rinnovate solo alla scadenza triennale prevista.
IV – FUNZIONI E CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 6 – Il Consiglio Direttivo
6.1 Il Consiglio Direttivo (CD) è costituito da tre Delegati per ogni Associazione, che eleggono al proprio interno il Presidente. Alle riunioni del CD ASITA viene invitato, in modo permanente, il Presidente del CS ASITA, senza diritto di voto.
Di norma, uno dei tre delegati è il Presidente dell’Associazione.
La delega è irrevocabile, salvo in casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate), in cui l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo Delegato, eccezionalmente, anche nel corso del biennio.
6.2 Il CD è convocato dal Presidente ASITA, di cui all’art. 7. Nella convocazione, che deve essere inviata ai consiglieri (anche utilizzando strumenti informatici: fax, e-mail) con almeno 15 giorni di preavviso, sono indicati l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.
Il CD può deliberare se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6.3 Il CD ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
In particolare, esso ha il compito di:
a) redigere e modificare il regolamento della Federazione;
b) definire le quote associative;
c) predisporre e approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
d) amministrare il patrimonio sociale ed il fondo di gestione, autorizzando le spese
e) deliberare in merito alle proposte del CS;
f) esaminare e dare eventuale esecuzione alle proposte delle possibili Commissioni o Comitati.
g) deliberare la concessione del patrocinio gratuito o con contributo ad iniziative culturali e scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale
6.4 Il CD si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi. A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nei casi contemplati all’ art. 15. Le decisioni ritenute di particolare importanza dai rappresentanti di una o più associazioni, devono essere sottoposte ad approvazione Consigli Direttivi delle singole Associazioni.
In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. Nelle nomine o, in ogni caso, su richiesta anche di uno solo dei consiglieri, i voti vengono espressi in forma segreta.
6.5 Il CD elegge nel suo interno un Presidente (art. 6.1, 7), un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere (art. 8).
6.6 Il CD può istituire, con propria delibera, Commissioni o Comitati, con finalità di istruttorie e proposte, da avanzare al CD stesso, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Federazione.
In particolare si costituisce un Comitato Organizzatore (CO) della Conferenza per l’anno in corso, con ruolo istruttorio verso il CD.
6.7 Nessun incarico retribuito può essere affidato agli organi ASITA e delle Associazioni federate.
ART. 7 Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente ASITA, che la rappresenta legalmente di fronte a terzi.
Egli:
- sovrintende alla conduzione di tutte le attività della Federazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone, in collaborazione con il Tesoriere ed il Segretario, al Consigli Direttivo i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- dispone degli Atti Amministrativi e fiscali, ordina i pagamenti e le riscossioni;
- convalida la corretta interpretazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento;
- è Direttore responsabile delle pubblicazioni della Federazione, coadiuvato in tali funzioni dal Vicepresidente al quale può delegare incarichi particolari.
In sua assenza tutte le prerogative della Presidenza passano al Vicepresidente o, se necessario, al Consigliere Anziano. - Il Presidente viene eletto dal CD, in apposita seduta, a seguito di esplicita presentazione di candidature. Nel caso in cui, al primo turno di votazioni, nessun candidato raccolga un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti il CD, si procede a un successivo ballottaggio fra i due candidati più votati.
La carica di Presidente non può essere rinnovata per più di una volta alla stessa persona e/o alla stessa Associazione.
ART. 8 – Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
- Il Vicepresidente coadiuva l’operato del Presidente.
- Il Segretario assicura l’esecutività operativa delle deliberazioni. Su indicazione del Presidente, provvede all’invio delle convocazioni, alla stesura e alla tempestiva distribuzione ai consiglieri dei verbali delle adunanze del CD.
- Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Federazione e, di concerto con il Presidente, predispone i bilanci annuali preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede alla gestione amministrativa ordinaria della Federazione.
Il CD può affidare l’incarico dell’amministrazione della Federazione a un professionista esterno, stabilendone i compensi e precisandone le mansioni. In tal caso, il Tesoriere avrà funzioni di controllo e coordinamento.
ART. 9 – Il Consiglio Scientifico
Il CS è costituito da tre delegati per ogni Associazione. La delega è irrevocabile, salvo casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate, ecc.), in cui l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo delegato, eccezionalmente, anche nel corso del triennio.
Le sedute del CS sono valide se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il CS cura l’attività scientifica di ASITA, nell’ambito delle strategie e compatibilità definite dal CD.
In particolare il CS ha il compito di:
- predisporre programmi e proporre iniziative di carattere scientifico;
- proporre manifestazioni e curare i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi comuni interessi;
- curare l’organizzazione scientifica della Conferenza annuale congiunta, definendo il tema, in accordo con il CD, indicando le modalità di presentazione dei lavori, proponendo eventuali oratori invitati, italiani o stranieri e stabilendo il programma scientifico dettagliato della stessa.
Il CS può istituire gruppi di lavoro e di studio, con finalità istruttorie e di proposte, al CS stesso, di iniziative connesse con l’attività scientifica della Federazione. I membri dei gruppi di lavoro e di studio possono anche non essere soci delle Associazioni federate.
A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. I voti vengono espressi con le stesse modalità previste per il CD (art. 6.4).
Alle riunioni del CS è invitato in modo permanente il Presidente ASITA, senza diritto di voto.
ART. 9.1 – Il CS nomina, al suo interno, un Presidente e un Vicepresidente.
Il Presidente viene eletto dal CS, in apposita seduta, a seguito di esplicita presentazione di candidature. Nel caso in cui, al primo turno di votazioni, nessun candidato raccolga un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti il CS, si procede a un successivo ballottaggio fra i due candidati più votati. Di norma il Presidente del CD e del CS non sono rappresentanti della stessa Associazione.
La carica di Presidente non può essere rinnovata per più di una volta alla stessa persona e/o alla stessa Associazione.
Il Presidente del CS partecipa alle riunioni del CD, senza diritto di voto.
Il Presidente convoca il CS con le stesse modalità previste, per il CD, all’art. 6.2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 10 – Il Collegio dei Revisori dei conti
I Revisori dei conti sono in numero di quattro effettivi, indicati da ciascuna delle quattro Associazioni federate, di norma nelle persone dei rispettivi tesorieri. Essi esercitano le funzioni previste dalla Legge; in particolare controllano l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione, vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza delle scritture contabili, ed esaminano i bilanci. Riferiscono al CD e, se richiesti, direttamente alle singole Associazioni.
ART. 11 – Il patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
- eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto in proprietà alla Federazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi.
ART. 12 – Il fondo di gestione
Il fondo comune di gestione è costituito:
- dalle quote associative versate dai Soci;
- dai proventi eventuali della sua attività (organizzazione di convegni, mostre, produzione editoriale e simili), se viene svolta direttamente dalla Federazione;
- dalle royalties per le attività di cui in b), se affidate a terzi esterni o a singole Associazioni federate, con piena assunzione da parte dei soggetti affidatari, dei rischi imprenditoriali relativi.
- Il fondo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento degli scopi statutari della Federazione.
ART. 13 – Fideiussioni e garanzie
La Federazione potrà prestare fideiussioni bancarie garantite, a valere sul proprio patrimonio, a favore di terzi, per il perseguimento degli scopi sociali ed in particolare per la gestione diretta delle attività intraprese.
In caso di affidamento a terzi di attività aventi carattere e rischio imprenditoriali, i competenti Organi della Federazione dovranno richiedere, ai suddetti soggetti, dichiarazione esplicita di presa in carico di ogni rischio imprenditoriale e commerciale, che lasci esente la Federazione e le Associazioni da ogni responsabilità diretta e indiretta verso terzi fornitori.
Nel caso di affidatari rappresentati da singole Associazioni federate o da altre organizzazioni a carattere non commerciale, il CD potrà richiedere idonee fideiussioni bancarie garantite a copertura dei rischi assunti dagli affidatari verso terzi, a proprio nome ma per conto della Federazione. Gli importi da garantire saranno opportunamente valutati e deliberati dal CD.
ART. 14 – Il Bilancio
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Tesoriere al CD entro il 31 marzo dell’anno successivo
V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO
ART. 15 – Modifiche statutarie
Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal CD, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri che
lo compongono.
ART. 16 – Scioglimento della Federazione
Lo scioglimento della Federazione viene deliberata dal CD, con le stesse modalità di cui all’art. 15.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Federazione il patrimonio ed il fondo che rimangono disponibili dopo
aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Federazione, dovranno essere devoluti secondo le
indicazioni del CD, con finalità compatibili con quella della Federazione.
VI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento, ove approvato dal CD, valgono le norme del
Codice Civile.